11 Maggio 2021
Sismabonus acquisti 110%, vale solo da impresa di costruzione
Con la risposta n. 320 del 10 maggio 2021 l’Agenzia delle Entrate torna ad esprimersi in merito alla corretta applicazione del Sismabonus acquisti (articolo 16, comma 1-septies, Dl n. 63/2013), che è stato rafforzato dal Superbonus introdotto dall’articolo 119 del Dl “Rilancio”.
Nell’interpello, una società, avente ad oggetto attività di costruzione di edifici residenziali, ha realizzato un immobile composto da unità residenziali e pertinenze, evidenziando però che il soggetto che ha provveduto a demolire i preesistenti immobili (che non ha per oggetto sociale l’esercizio dell’attività di costruzione e/o ristrutturazione) e il soggetto (l’istante) che ha realizzato la costruzione delle nuove unità immobiliari non coincidono. Di qui la richiesta dell’impresa di costruzione se i futuri acquirenti delle unità immobiliari realizzate e non ancora rogitate potessero usufruire del Sismabonus acquisti, in quanto, avendo acquistato il terreno demolito e libero da fabbricati, la società è subentrata, senza soluzione di continuità, nel permesso di costruire originario”.
La disciplina contenuta all’articolo 16, comma 1-septies, Dl n. 63/2013 riconosce una detrazione all’acquirente di unità immobiliari, site in zona sismica 1, 2 e 3, (ai sensi dell’OPCM n. 3519 del 2006), oggetto di interventi volti a ridurne il rischio sismico mediante demolizione e ricostruzione di interi fabbricati, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente (ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento), eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva vendita dell’immobile. La misura della detrazione è pari al 75-85% (a seconda del miglioramento di 1 o 2 classi di rischio sismico) del prezzo dell’unità immobiliare entro un ammontare massimo di spesa di 96.000 euro, da ripartirsi in 5 anni; mentre dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, con il potenziamento previsto dal Dl Rilancio, nel caso di acquisto effettuato dai soggetti di cui al comma 9 del medesimo articolo 119, la percentuale di detrazione passa al 110%, con la possibilità anche in tal caso di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione tramite dichiarazione dei redditi, per uno sconto sul corrispettivo effettuato da parte del fornitore, oppure per la cessione del credito corrispondente alla detrazione.
Nel fornire il chiarimento rispetto al quesito posto, l’Agenzia delle Entrate richiama la risposta n. 213/2020, in cui era già stato chiarito che non è necessario che l’impresa istante esegua direttamente i lavori di miglioramento sismico, bensì è possibile che tali lavori siano commissionati ad altra impresa esecutrice. Tuttavia, spiega l’Agenzia, è necessario che l’impresa appaltante sia titolare del titolo abilitativo necessario alla realizzazione dei lavori finalizzati al miglioramento sismico e che sia un’impresa astrattamente idonea ad eseguire tali lavori. L’astratta idoneità, a titolo esemplificativo, può sussistere attraverso la verifica del codice attività ATECO oppure attraverso la previsione espressa dell’attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare nell’oggetto sociale.
Pertanto, alla luce di tali considerazioni, dal momento che la società che ha effettuato le demolizioni non qualificabile come impresa di costruzioni, l’Agenzia ritiene che gli acquirenti degli immobili oggetto degli interventi antisismici non potranno fruire della detrazione di cui al combinato disposto dell’articolo 16 comma 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013 e dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020.