25 Febbraio 2021

Messa in sicurezza territorio: ripartiti 1,85 miliardi tra 1912 Comuni

Con il decreto del 23 febbraio 2021 del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia, sono state assegnate le risorse previste dalla legge 30 dicembre 2018, n.145 (art.1, commi 139 e seguenti), pari a 1,85 miliardi di euro per il 2021 da destinare ad investimenti nei Comuni relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio a rischio idrogeologico. Come indicato nell’allegato 3 del decreto, gli enti locali beneficiari sono complessivamente 1.912, mentre le opere attualmente ammesse e finanziate per il 2021 sono 2.846.

Le richieste di contributo sono state presentate entro il termine del 15 settembre 2020 e potevano essere “nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.”

La procedura telematica predisposta dal Ministero ha rilevato che sono stati presentati nei termini previsti ben n.9.151 progetti, riportati nell’allegato 1 del DM, con richiesta di risorse pari ad euro 5.081.354.870,43; a seguito delle verifiche, sono state ammesse 8.176 richieste per circa 4,3 miliardi di euro, inserite nell’allegato 2 al decreto. Tra queste, dal momento che per il 2021 sono disponibili 1,85 miliardi di euro, sono stati finanziati 2.846 interventi.

Si evidenzia, inoltre, che il comma 139-bis all’articolo 1 della citata legge n.145 del 2018 ha stabilito un ulteriore incremento delle predette risorse di 1.750 milioni di euro per l’anno 2022 “finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l’anno 2021”.

Altri 450 milioni di euro, infine, sono stati previsti per l’anno 2022 per il finanziamento di una nuova e diversa graduatoria, che sarà adottata a seguito di un’altra procedura, prossimamente da avviare.

L’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è stato determinato con il decreto del 23 febbraio 2021, secondo il seguente ordine di priorità, previsto dalla normativa vigente: a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.

La determinazione definitiva dell’importo assegnato è subordinata tuttavia all’esito della verifica dell’approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre 2020. In caso di verifica negativa, il contributo determinato sarà conseguentemente ridotto del cinque per cento.

Il comune beneficiario del contributo, individuato ai sensi dell’articolo 2, è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini previsti dall’articolo 1, comma 143, legge n. 145 del 2018, ovvero entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto, pena il recupero del contributo da parte del Ministero dell’Interno.

 

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