08 Febbraio 2021

Superbonus e riduzione del rischio sismico: la pronuncia delle Entrate

Con la risposta n. 87 dell’8 febbraio l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in materia di Superbonus 110%, approfondendo in questo caso di spese sostenute per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati su due distinte unità immobiliari di categoria catastale C/2 che detiene in comodato “funzionalmente autonome e con ingressi indipendenti” che, al termine dei lavori, saranno destinate all’uso abitativo.

Tanto premesso, viene chiesto all’Agenzia se gli interventi di “ristrutturazione antisismica” – tra cui il rinforzo strutturale in cemento armato dei pilastri, parziali demolizioni dei solai, realizzazione di una intelaiatura in acciaio – rientrino tra quelli ammessi al Superbonus 110%, previsto dal decreto Rilancio (Dl n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) e a quanto ammonti il tetto massimo su cui applicare la detrazione. L’Istante intende inoltre installare contemporaneamente ai lavori antisismici, un impianto fotovoltaico e domanda pertanto se anche a tale spesa è applicabile la detrazione potenziata.

Nella risposta, l’Agenzia evidenzia che, in ordine agli immobili oggetto degli interventi ammessi al Superbonus, il comma 4 dell’articolo 119 del decreto Rilancio – riferito agli interventi antisismici – a differenza del comma 1 del medesimo articolo 119 – concernente invece gli interventi di risparmio energetico ivi indicati – non fa alcun riferimento, alle «unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno». Ciò implica, in sostanza, che i predetti interventi antisismici devono essere realizzati, ai fini del Superbonus, su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” o su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze.

Ѐ prassi consolidata in materia di detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per interventi finalizzati al risparmio energetico, che anche ai fini del Superbonus, nel caso in cui gli interventi comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, vada valorizzata la situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante al termine degli stessi.

Quindi nel caso di specie, poiché l’intervento realizzato sulle parti strutturali delle fondazioni, dei solai, sulle murature perimetrali dell’edificio terra/cielo e sul tetto e, dunque, su “parti comuni” alle due unità immobiliari distintamente accatastate alla data di inizio dei lavori che compongono l’edificio di un unico proprietario, le relative spese non sono ammesse al Superbonus.

Non possono, spiega ancora l’Agenzia, accedere al Superbonus neanche le spese sostenute per l’installazione dell’impianto fotovoltaico, dal momento che per tali spese spetta la detrazione con l’aliquota più elevata solo se tali lavori sono realizzati congiuntamente ad un intervento “trainante” (ai sensi del comma 5 del citato articolo 119 del decreto Rilancio). Le spese in questione potranno, invece, fruire del bonus per risparmio energetico spettante ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lett. h) del TUIR di cui al DPR 22 dicembre 1986 n. 917. Per gli interventi antisismici oggetto dell’istanza di interpello, poi, l’Istante potrà eventualmente fruire del cd. sismabonus, nella misura 75 o 85 per cento (articolo 16, comma 1- quinquies del decreto legge n. 63 del 2013): tale agevolazione spetta infatti anche se gli interventi riguardano le parti comuni “in senso oggettivo” riferibili a più unità immobiliari distintamente accatastate, a prescindere dall’esistenza di una pluralità di proprietari e, dunque, dalla costituzione di un condominio. Considerato che va valorizzata la situazione esistente all’inizio dei lavori, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori e quindi il limite massimo di spesa ammesso al sismabonus sarà pari a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

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