13 Gennaio 2021
Piccoli appalti sottosoglia: affidamento diretto senza giustificazione
Il Ministero delle Infrastrutture ha fornito di recente due interessanti pareri, il n.753 e il n.764, in risposta ai quesiti inviati dalle stazioni appaltanti in materia di semplificazioni (DL 76/2020 convertito in legge n. 120/2020) e delle deroghe al codice dei contratti pubblici per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture sotto i 150 mila euro (per servizi di ingegneria ed architettura sotto i 75.000 euro) introdotte dal DL sopra richiamato.
In particolare, – chiarisce il MIT – l’affidamento diretto previsto dall’art. 1, comma 2 della legge n. 120/2020 in deroga all’art. 36, comma 2, del codice non presuppone una particolare motivazione, né lo svolgimento di indagini di mercato o tanto meno l’obbligo di richiedere preventivi: il legislatore, infatti, per appalti di modico importo, ha previsto tali modalità di affidamento semplificate e più “snelle” al fine di accelerare gli affidamenti. L’eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici, rappresenta per il Ministero comunque una best practice, salvo che ciò comporti un’eccessiva dilazione dei tempi di affidamento che, invece, sarebbe in contrasto con la ratio che informa l’intero decreto semplificazione.
Il MIT precisa, inoltre, che negli affidamenti diretti, non essendovi confronto competitivo, anche l’eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l’utilizzo di un criterio di aggiudicazione. Quanto all’eventuale richiesta di preventivi ed alle relative modalità, rientra nella discrezionalità della Stazione appaltante competente in materia determinare le modalità attraverso cui addivenire all’individuazione del proprio contraente diretto.
Resta fermo l’obbligo del rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione e trasparenza previsti dall’articolo 30 del codice dei contratti.
Infine il Dicastero ricorda che l’amministrazione può procedere all’affidamento diretto tramite determina in forma semplificata, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016. Tale atto conterrà, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.