29 Dicembre 2020
Superbonus: in arrivo codici per compensazione
Nell’attesa della definitiva approvazione della legge di Bilancio 2021 e dunque della proroga del Superbonus fino al 2022, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 83/E del 28 dicembre 2020 ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati in ambito delle detrazioni del 110%.
Come ricorda anche l’Agenzia, in base all’articolo 121 del Dl “Rilancio”, coloro che sostengono negli anni 2020 e 2021 le spese a fronte di specifici interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica (cd. Ecobonus), di misure antisismiche (cd. Sismabonus), di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi la sola pulitura o tinteggiatura esterna (bonus facciate), di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, possono optare alternativamente:
a) per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
I suddetti crediti d’imposta sono utilizzati in compensazione, dai fornitori che hanno realizzato gli interventi e dai cessionari, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Inoltre, i crediti sono fruiti con la stessa ripartizione con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione dal beneficiario originario (cinque o dieci quote annuali di pari importo); la quota dei crediti non compensata nell’anno di riferimento non può essere fruita negli anni successivi, né può essere richiesta a rimborso.
Pertanto, al fine di consentire ai fornitori e ai cessionari di utilizzare in compensazione i crediti d’imposta in argomento, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, vengono creati i seguenti codici tributo:
- 6921 denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
- 6922 denominato “ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
- 6923 denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
- 6924 denominato “COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
- 6925 denominato “BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
- 6926 denominato “RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), del TUIR – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
Affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione, oppure ulteriormente ceduti, è necessario che il fornitore o il cessionario confermino l’esercizio dell’opzione, utilizzando le funzionalità della “piattaforma cessione crediti” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate; nella suddetta piattaforma le varie tipologie di crediti sono identificate dai codici tributo istituiti con la presente risoluzione. Attraverso la medesima piattaforma, in alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, i fornitori e i cessionari possono cedere i crediti ad altri soggetti, anche parzialmente; i successivi cessionari utilizzano i crediti secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare tramite la piattaforma stessa.