26 Ottobre 2020
Superbonus: pronte le checklist per visto di conformità
Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno reso disponibile due check list per il rilascio del visto di conformità sugli interventi per l’efficienza energetica e la riduzione del rischio sismico. Si tratta di un’utile ricognizione sui controlli che i soggetti abilitati sono chiamati ad effettuare ai fini di un corretto rilascio del visto di conformità, previsto dal comma 11 dell’articolo 119 del Dl 34/2020 nel caso in cui il contribuente decida di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito del superbonus 110%, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione che invece non richiede il visto.
Per gli interventi che danno diritto al Superbonus 110%, in caso di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta, il legislatore ha previsto, in aggiunta agli adempimenti ordinari, che il beneficiario del bonus richieda il visto di conformità – ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 – dei dati della documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione potenziata. Il visto in parola può essere rilasciato solo dai soggetti abilitati, quali commercialisti, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro, Caf), che verificano anche la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni dei professionisti incaricati. Il beneficiario (l’amministratore di condominio o un condomino delegato) o il soggetto che ha emesso il visto di conformità, comunica poi all’Agenzia delle Entrate l’opzione dello sconto (secondo quanto stabilito dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n.283847 dell’8 agosto 2020).
E’ bene ricordare che tra le spese agevolabili rientrano anche quelle sostenute per il rilascio di attestazioni, asseverazioni, nonché del visto di conformità, ove richiesti, oltre a quelle per progettazione e direzione lavori.
Molto utili risultano quindi le due check list, una relativa agli interventi di efficientamento energetico, l’altra ai lavori di messa in sicurezza antisismica, predisposte dai Commercialisti. In entrambi i casi sono necessari: i dati relativi al beneficiario e all’immobile oggetto dell’intervento (incluse visura catastale, ricevute di pagamento dell’Imu e delibera condominiale), il titolo amministrativo, i documenti di spesa e relativi pagamenti, la tipologia di intervento (trainante o trainato), le asseverazioni tecniche e le attestazioni di congruità della spesa, la presenza della polizza assicurativa prevista per il Sismabonus, autocertificazione attestante che lo Stato di Avanzamento dei Lavori si riferisce ad almeno il 30% dell’intervento previsto e che per lo stesso intervento non è stato superato il limite di due SAL, e infine la documentazione specifica richiesta dai singoli interventi, come per l’ecobonus l’attestato di prestazione energetica ante e post intervento.