13 Ottobre 2020
Superbonus, disponibili le ultime FAQ dell’ENEA
Nuovi importanti chiarimenti sul Superbonus 110% arrivano questa volta direttamente dall’ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, che ha risposto ad alcuni interessanti quesiti di ordine tecnico relativi alla nuova detrazione per agevolare contribuenti e professionisti del settore.
Una delle domande riguarda i cosiddetti interventi trainanti (es. isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione, interventi antisismici): possono essere effettuati più interventi trainanti contemporaneamente, ma a condizione che il limite massimo di spesa detraibile sia costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati, così come indicato nella circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate.
Invece, i lavori su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica non possono essere inclusi tra gli interventi trainanti, ma ricadono tra gli interventi trainati e dunque possono beneficiare di una detrazione alternativa (nella misura dell’80 per cento, con il passaggio ad una classe di rischio inferiore, 85 per cento con due classi).
Per i lavori iniziati antecedentemente al 1° luglio, l’ENEA sottolinea che per tutti gli interventi “trainanti”, la fruizione dell’aliquota del 110% è subordinata al rispetto dei commi 1 e 3 dell’art.119 del DL Rilancio (limiti di spesa differenziati per edifici unifamiliari e condominiali, materiali conformi ai criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 11 ottobre 2017, miglioramento di due classi energetiche o della classe energetica più alta, rispetto dei requisiti tecnici e dei massimali di costo), a prescindere dalla data di inizio dei lavori. La norma, in sostanza, non fa riferimento alla data di inizio dei lavori, ma pone soltanto la condizione che la detrazione del 110% si applica alle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020.
Un altro dubbio riguarda l’allegato E al DM Requisiti Tecnici che riporta la frase “Ai sensi delle norme UNI EN ISO 6946, il calcolo della trasmittanza delle strutture opache non include il contributo dei ponti termici”: i valori delle trasmittanze in tabella, si legge nelle FAQ, non tengono conto dei ponti termici ma costituiscono il limite del valore medio determinato dividendo la somma dei prodotti delle singole trasmittanze termiche per la loro superficie d’influenza per la superficie complessiva dell’intervento.
Nel caso di realizzazione di un progetto di riqualificazione energetica composto dall’intervento trainante di isolamento termico della superficie disperdente e da quello trainato di sostituzione degli infissi, ai fini del rilascio dell’asseverazione di cui al c.d. DM Asseverazioni, si pone l’interrogativo dei prezzi a cui far riferimento: quelli di cui al punto 13.1 dell’Allegato A del c.d. DM Requisiti Ecobonus o a quelli di cui all’Allegato I del medesimo decreto. Nel caso in questione, l’ENEA sottolinea che i prezzi a cui riferirsi per l’asseverazione necessaria per l’accesso al Superbonus sono quelli previsti dal punto 13.1 dell’Allegato A del c.d. DM requisiti Ecobonus. I prezzi di cui all’Allegato I del c.d. DM requisiti Ecobonus sono invece da utilizzarsi per tutti gli interventi indicati nell’Allegato A del medesimo decreto, laddove l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore o dell’installatore.
Nel documento si affronta poi un caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento e le spese ammesse: l’ENEA spiega che, dalle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020, occorre scorporare le spese derivanti all’ampliamento. L’APE post operam deve essere redatto considerando l’edificio nella sua configurazione finale.
Per fruire delle detrazioni fiscali del 110% viene richiesta la redazione degli attestati di prestazione energetica ante e post operam al fine di dimostrare che con gli interventi realizzati si consegua il miglioramento di almeno due classi energetiche e all’ENEA è stato chiesto con quale criterio, decreto 26/06/2015 o leggi regionali, devono essere determinate le classi energetiche. Secondo l’ENEA, per uniformità di applicazione della misura incentivante su tutto il territorio nazionale, il criterio di classificazione energetica da usare è quello previsto dal DM 26 giugno 2015, o il criterio previsto dalla corrispondente norma regionale a condizione che le regioni dichiarino che si ottengano le stesse classificazioni energetiche.
Ai fini delle detrazioni fiscali del 110%, anche nel caso degli edifici unifamiliari, i servizi energetici da prendere in considerazione nell’APE-post per la verifica del conseguimento del miglioramento di due classi energetiche sono quelli presenti nella situazione ante intervento così come previsto per gli APE convenzionali rilasciati per gli edifici composti da più unità immobiliari. Il direttore dei lavori e il progettista possono firmare gli APE utilizzati solo ai fini delle detrazioni fiscali del 110% che non necessitano di deposito nel catasto degli impianti termici.
Gli APE da depositare nel catasto regionale degli attestati di prestazione energetica degli edifici sono quelli di ogni singola unità immobiliare relativi alla situazione post intervento prendendo in considerazione tutti i servizi energetici presenti nello stato finale. L’APE ante intervento deve riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio dei lavori.