30 Marzo 2021

Varianti in corso d’opera: ANAC aggiorna le FAQ

L’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) nei giorni scorsi ha pubblicato le FAQ aggiornate in materia di contratti pubblici e quelle relative alle varianti di cui all’articolo 106 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Sulla base di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici infatti assumono la connotazione di varianti in corso d’opera le modifiche:

  1. a) derivanti da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore, la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari, i provvedimenti di Autorità o enti preposti alla tutela d’interessi rilevanti e quando la modifica non altera la natura generale del contratto originario (art.106, comma1, lettera c); 
  2. b) derivanti da errori o omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura se il valore della modifica è: al di sopra dei valori fissati all’art. 35. e superiore al 10 % ovvero il 15 % del valore iniziale del contratto di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia, la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell’accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche (art. 106, comma 2). 

L’ANAC ricorda che l’obbligo di trasmissione del modulo di comunicazione delle varianti interviene nei seguenti casi: 

  • l’importo a base di gara è superiore alla soglia comunitaria e la variante è superiore al 10% dell’importo originario del contratto;
  • se il superamento del 10% é determinato dal cumolo di più fattispecie di variante, purché almeno una sia riconducibile a quella del primo comma dell’art. 37 L. n. 114/2014 (lett. b, c o d);
  • nei contratti misti con prevalenza di servizi o forniture e la variante riguarda lavori d’importo (a base di gara) superiore alla soglia comunitaria;
  • nei settori speciali;
  • negli interventi emergenziali sottoposti a deroga;
  • varianti ripetute qualora, ferme restanti le altre soglie e condizioni, il loro importo complessivo supera il 10% dell’importo originario del contratto (il termine di 30gg decorre dall’approvazione della variante che determina il superamento della soglia del 10% del contratto originario).

Nelle faq viene poi precisato che, per ottemperare all’obbligo di trasmissione delle varianti in corso d’opera, c’è tempo 30 giorni e il termine inizia a decorrere dalla data di perfezionamento della variante in corso d’opera da parte della Stazione Appaltante, così come disposto dall’art. 106, comma 8 del Codice. Il termine perfezionamento va riferito al provvedimento di approvazione della variante (o modifica) da parte dell’organo decisorio deputato a ciò dalla Stazione Appaltante. La mancata trasmissione della variante nei tempi previsti comporta l’avvio d’ufficio del procedimento di applicazione delle sanzioni (di cui all’art. 213, co. 13 D.lgs. 50/2016).  

Riguardo le modalità di invio del modulo di trasmissione delle varianti in corso d’opera, il modulo va inoltrato all’indirizzo pec dell’Autorità protocollo@pec.anticorruzione.it unitamente all’indice dettagliato dei documenti. Si precisa altresì, che la comunicazione dovrà contenere il modulo debitamente compilato a firma dal Responsabile del Procedimento (RuP).  

FAQ Varianti ANAC aggiornate

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