11 Giugno 2012

Nelle Marche Durc obbligatorio anche per le imprese «distaccanti»

Le Marche spingono sull’accertamento della regolarità contributiva e, risolvendo un’impasse che si verifica a livello statale, hanno previsto sul territorio regionale l’obbligo di presentare il Durc anche per le imprese distaccanti. L’adeguamento arriva con la legge 10/2012, entrata in vigore dopo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale: una norma che conferma il percorso avviato dalla Regione, che nell’agosto del 2004 ha sottoscritto un’apposita intesa con l’Inps, l’Inail, le casse edili, gli ordini e collegi, i sindacati e le associazioni di categoria degli imprenditori e artigiani, proprio per rafforzare i controlli e l’espletamento delle pratiche tese a garantire la massima sicurezza e tutela sul lavoro.
Il nuovo testo modifica la legge regionale 8/2005. Come spiega la relazione di accompagnamento alla legge, «con l’interpello n. 58/2009 il ministero del Lavoro ha sostenuto che, in caso di distacco lecito, l’addetto inviato presso l’impresa distaccataria è inserito nell’organizzazione di quest’ultima, ma il suo rapporto di lavoro prosegue alle dipendenze dell’originario datore, cioè l’azienda distaccante. In questo modo, il lavoratore resta estraneo all’appalto e per la sua figura deve essere esclusa la legittimità di una richiesta di Durc». Tradotto in parole semplici, allo stato attuale dei fatti non è possibile per un committente verificare la regolarità contributiva degli operatori che lavorano, anche in un appalto pubblico, ma in regime di distacco.
Il nodo viene, però, superato dalla disciplina marchigiana. Con la 10/2012, viene modificato il comma 3 dell’articolo 1 della legge 8/2005 e viene previsto che per i lavori pubblici e privati l’obbligo di iscrizione in cassa edile, nel caso di lavoratori distaccati, riguarda sia l’azienda distaccataria che quella distaccante. Quest’ultima è dunque obbligata a trasmettere denuncia mensile evidenziando la posizione dei dipendenti che lavorano presso altri e che è tenuta a esibire il Durc al committente.
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