15 Febbraio 2016

Legge delega appalti in vigore. Attesa per il decreto attuativo

E’ operativa dal 13 febbraio scorso la legge (L. n.11 del 28 gennaio 2016) che delega il Governo a recepire le tre direttive europee (2014/23/UE – Contratti di concessione; 2014/24/UE sugli appalti pubblici e 2014/25/UE sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali), che dovranno essere adottate entro il 18 aprile 2016 con decreto legislativo. Il 31 luglio 2016 è invece il termine previsto per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici, anche se il Governo sembrerebbe più propenso ad optare per un unico provvedimento, da adottare entro il 18 aprile.

Alcune norme della nuova legge però entrano in vigore da subito, senza dover attendere il nuovo Codice Appalti: nel dettaglio, il comma 9 (articolo 1) contiene una disposizione applicabile già a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, che vieta, negli appalti pubblici di lavori, affidati a contraente generale, l’attribuzione di compiti di responsabile o di direttore dei lavori allo stesso contraente generale. Il suddetto divieto si applica anche alle procedure di appalto già bandite alla data del 13 febbraio, incluse quelle già espletate per le quali la stazione appaltante non abbia ancora proceduto alla stipulazione del contratto con il soggetto aggiudicatario.
Fino alla data di entrata in vigore del decreto di riordino, sono altresì sospese  in base al comma 11 dell’articolo 1, le disposizioni in materia di garanzia globale (articoli 129, comma 3, e 176, comma 18) del Codice Appalti, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Finora era previsto un sistema di garanzia globale di esecuzione, obbligatoria per gli appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di ammontare a base d’asta superiore a 75 milioni di euro, per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare, e, ove prevista dal bando o dall’avviso di gara, per gli appalti di sola esecuzione di ammontare a base d’asta superiore a 100 milioni di euro. Inoltre, il garante, in caso di fallimento o inadempienza del contraente generale, poteva far subentrare nel rapporto altro soggetto idoneo in possesso dei requisiti di contraente generale, scelto direttamente dal garante stesso.
Proprio in questi giorni la bozza del decreto, ispirata ai principi della legge delega, dovrebbe essere all’esame del Consiglio dei Ministri, ma i tempi restano stretti: il testo, dopo l’approvazione, dovrà essere trasmesso: al Consiglio di Stato ed alla Conferenza unificata che dovranno esprimere il loro parere entro 20 giorni dalla data di trasmissione; e successivamente alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione.
torna all’Archivio Notizie