19 Luglio 2023

Ispettorato Lavoro e tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore

Oltre alle utili linee di indirizzo diffuse dalla Regione Toscana, anche l’Ispettorato nazionale del Lavoro – INL, con la nota n. 5056 del 13 luglio 2023, ha diramato importanti indicazioni in merito al tema della tutela dei lavoratori per i rischi legati ai danni da calore, fornendo elementi di conoscenza sugli effetti delle temperature estreme negli ambienti di lavoro e sulla relativa percezione del rischio.

Come noto, infatti, l’esposizione eccessiva allo stress termico comporta l’aumento del rischio infortunistico, giacché la prestazione lavorativa si espone a situazioni particolari di vulnerabilità.

Maggiormente interessate da tali fenomeni sono le mansioni che comportano attività non occasionale all’aperto, nei settori più esposti al rischio: edilizia civile e stradale (con particolare rilevanza per i cantieri e i siti industriali), comparto estrattivo, settore agricolo e della manutenzione del verde, comparto marittimo e balneare, per citare i maggiori.

Altri fattori importanti che possono concorrere nella valutazione del rischio e/o del suo aggravamento, in chiave prevenzionistica ed ispettiva, da considerare nelle misure volte ad affrontare e mitigare i rischi del lavoro in condizioni di calore, sono gli orari di lavoro che comprendono le ore più calde e soleggiate della giornata a elevato rischio di stress termico (14:00 – 17:00); le mansioni; le attività che richiedono intenso sforzo fisico, anche abbinato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI); l’ubicazione del luogo di lavoro; la dimensione aziendale; le caratteristiche di ogni singolo lavoratore (età, salute, status socioeconomico, genere).

Come noto, anche il rischio da calore rientra nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 81/2008, che richiede l’individuazione e l’adozione, da parte del datore di lavoro, di misure di prevenzione e protezione. Tra queste, nella nota si richiama quelle esposte nel decalogo INAIL-Worklimate e la pubblicazione dell’ Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) Heat at work – Guidance for workplaces (Esposizione al calore sul lavoro: orientamenti per i luoghi di lavoro).

Da ultimo, il messaggio INL ricorda la possibilità per le aziende, nel caso di temperature elevate registrate dai bollettini meteo o “percepite” in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, di richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria evocando la causale “eventi meteo”. Si considerano elevate le temperature superiori a 35° centigradi. Si ricorda che per le imprese artigiane assoggettate a FSBA, nel caso in esame, è possibile il ricorso alla sospensione dell’attività facendo riferimento alla causale “Situazione aziendale dovuta ad eventi transitori non imputabile all’impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche straordinarie.”

 

 

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