23 Luglio 2018

Il Decreto Terremoto diventa legge

La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il ddl di conversione del decreto legge n. 55/2018 contenente misure a favore dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dai terremoti del centro Italia a far data dal 24 agosto 2016. Il testo, licenziato senza alcuna modifica rispetto a quello approvato il 28 giugno in Senato, proroga lo stato di emergenza delle aree terremotate fino al 31 dicembre 2018 e la stessa scadenza viene prevista riguardo gli interventi di immediata esecuzione anche per l’invio della documentazione agli Uffici speciali per la ricostruzione.

Oltre alle proroghe, tra le misure principali, l’articolo 6 del decreto coordinato, introdotto nel corso dell’esame al Senato, aumenta da 150mila a 258mila euro l’importo dei lavori superato il quale è obbligatoria l‘attestazione del possesso dei requisiti di qualificazione, da parte delle società organismi di attestazione (Soa), per le imprese affidatarie degli interventi di immediata riparazione degli edifici privati con danni lievi.

La legge introduce poi una procedura di sanatoria delle ‘lievi difformità edilizie‘ su edifici danneggiati dagli eventi sismici stessi, per interventi di manutenzione straordinaria realizzati prima del 24 agosto 2016 in assenza di segnalazione certificata di inizio attività (Scia) o in difformità da essa: in questo caso, i proprietari degli immobili possono presentare, contestualmente alla domanda di contributo, una segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria pagando una sanzione tra i 516 e i 5.164 euro in relazione all’aumento di valore dell’immobile. Inoltre, non sono considerati difformità che necessitino di sanatoria paesaggistica gli incrementi di volume nella misura massima del 2% rispetto al progetto originario.

Al fine di accelerare l’iter per la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli immobili distrutti o danneggiati, sono semplificate le modalità per la certificazione dell’idoneità sismica necessaria per la chiusura delle pratiche di condono edilizio ancora in corso. La certificazione può essere sostituita da una perizia del tecnico incaricato che redige un certificato di idoneità statica ai sensi del Dm 15/05/1985, effettuando le verifiche previste. Nel caso in cui il progetto di riparazione o ricostruzione dell’edificio danneggiato conduca a un «risultato architettonico e strutturale diverso da quello oggetto della domanda di sanatoria, il progetto deve essere corredato di una relazione asseverata del professionista incaricato attestante che le caratteristiche costruttive degli interventi relativi agli abusi sanati non siano state causa esclusiva del danno».

Il provvedimento fa rientrare nell’attività di edilizia libera (per i quali non è necessario nessuno dei titoli abitativi previsti da T.U.) le opere, i manufatti o le strutture realizzati o acquistati autonomamente dai proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici e dichiarati inagibili. Le nuove installazioni devono essere stati realizzati in sostituzione, temporanea o parziale, di un immobile destinato ad abitazione principale e dichiarato inagibile; tra questi rientrano roulotte, camper, case mobili, utilizzati come abitazioni, purché siano installati in aree private, siano amovibili e diretti a soddisfare esigenze temporanee e contingenti.

Entro 90 giorni dall’emanazione dell’ordinanza di agibilità dell’immobile ricostruito o riparato, in quanto distrutto o danneggiato dal sisma, i soggetti che hanno realizzato o acquistato le installazioni e opere temporanee di cui sopra, devono provvedere alla loro demolizione o rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inadempimento interviene il Comune a spese del responsabiledell’installazione.

Tuttavia le installazioni, costruite o installate per essere temporanee, possono essere mantenute se rispettano le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Se si opta per il mantenimento delle opere, vanno corrisposti i contributi per il relativo rilascio del permesso di costruire.

Nel ddl si estende poi da 18 a 30 mesi il periodo massimo consentito per il trasporto e il deposito di materiali di scavo in siti di deposito intermedio, preliminarmente individuati, che garantiscano la sicurezza ambientale. In tal caso i materiali assumono fin dall’origine la qualifica di sottoprodotto.

Infine, entro 45 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, il Commissario straordinario per la ricostruzione, dovrà predisporre e pubblicare sul proprio sito internet istituzionale le linee guida contenenti indicazioni per la corretta ed omogenea attuazione delle procedure e degli adempimenti connessi agli interventi di ricostruzione.

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