19 Maggio 2020

Dal Mit le nuove Linee guida sugli interventi strutturali in zone sismiche

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (n. 24 del 15-5-2020) il decreto del Mit recante l’approvazione delle linee guida per l’individuazione degli interventi strutturali nelle zone sismiche (T.U. edilizia art. 94-bis comma 1), nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso. Le linee guida, che entrano immediatamente in vigore, sono in attuazione della modifica apportata dal c.d. Sblocca cantieri (DL 32/2019) al Testo Unico Edilizia (D.P.R. n. 380/2001) e all’inserimento dell’art. 94-bis con la disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche.

Nel dettaglio, nei riguardi della pubblica incolumità vengono individuati gli interventi “rilevanti” (ad esempio l’adeguamento o il miglioramento sismico di costruzioni esistenti o le nuove costruzioni nelle località ad alta sismicità), ovvero quelli che per caratteristiche strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati, possono comportare, in caso di fallimento, un elevato rischio per la pubblica incolumità e per l’assetto del territorio. Per questo richiedono la corretta applicazione dei principi che regolano la scienza e la tecnica delle costruzioni e i lavori non possono iniziare senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.

Ci sono poi gli interventi di “minore rilevanza” (come il miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località a media sismicità o le riparazioni locali sulle costruzioni esistenti), che comprendono quelle categorie di opere caratterizzate da una concezione strutturale più facilmente riconducibile alle fattispecie previste dalle norme tecniche e/o dalla letteratura di settore, che richiedono quindi sufficienti e comuni conoscenze tecniche. Per tali interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.

L’ultima tipologia sono gli interventi “privi di rilevanza” che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità. In particolare, sono da ritenersi privi di rilevanza urbanistico-edilizia le opere, gli interventi e i manufatti non incidenti in modo significativo o permanente sull’assetto del territorio, in quanto privi di rilevanza strutturale o per i loro oggettivi caratteri di facile amovibilità, oppure in ragione della temporaneità dell’installazione, oppure perché presentano parametri geometrici, strutturali, dimensionali, di peso o di utilizzo limitati. Quindi, sono considerati interventi privi di rilevanza quelli relativi agli elementi che non presentano rigidezza, resistenza e massa tali da risultare significativi ai fini della sicurezza e/o dell’incolumità delle persone.

Infine, le linee guida definiscono anche le varianti di carattere non sostanziale se intervengono solo su singole parti o elementi dell’opera, senza produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso. In tal caso non è necessario il preavviso scritto allo sportello unico, preposto al controllo ed alla vigilanza sull’assetto e la sicurezza del territorio.

Le regioni possono individuare eventuali ulteriori ipotesi di varianti non sostanziali, conformemente al principio generale appena esposto.

torna all’Archivio Notizie