03 Marzo 2016

CdS: irrilevante regolarizzazione postuma per Durc negativo

Con le sentenze n. 5 e 6 del 29 febbraio scorso, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha escluso regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l’impresa essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali del DURC fin dalla presentazione dell’offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante, un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva.

Tale sentenza costituisce un riferimento per tutti i casi analoghi in materia di regolarizzazione postuma di DURC negativo a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 31 comma 8 del Dl n. 69/2013 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’ economia), ove si impone agli Enti coinvolti nel rilascio del DURC, prima dell’emissione o dell’annullamento del Documento, di invitare l’interessato a regolarizzare la propria posizione.
Il Consiglio di Stato precisa che l’istituto dell’invito alla regolarizzazione (il c.d. preavviso di DURC negativo), può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall’impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell’autodichiarazione ai fini della partecipazione alla gara d’appalto.
L’incameramento della cauzione provvisoria, previsto dall’art. 48 del Codice dei contratti pubblici, costituisce quindi una conseguenza automatica del provvedimento di esclusione, come tale non suscettibile di alcuna valutazione discrezionale con riguardo ai singoli casi concreti. Tale misura, pertanto, risulta insensibile ad eventuali valutazioni volte ad evidenziare la non imputabilità a colpa della violazione che ha dato causa all’esclusione.
Con una precedente ordinanza (n. 4540 del 29 settembre 2015), la Quarta Sezione del Consiglio di Stato aveva rimesso all’Adunanza Plenaria la questione se l’obbligo degli Istituti previdenziali di invitare l’interessato alla regolarizzazione del DURC sussiste anche nel caso in cui la richiesta provenga dalla stazione appaltante in sede di verifica della dichiarazione resa dall’impresa. In altri termini, se la mancanza dell’invito alla regolarizzazione impedisca di considerare come “definitivamente accertata” la situazione di irregolarità contributiva.
L’adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, confermando il proprio precedente orientamento, afferma che l’assenza del requisito della regolarità contributiva e previdenziale alla data di presentazione dell’offerta costituisce causa di esclusione, dovendo l’impresa essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell’offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante, un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva.
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