25 Marzo 2016

Bonus 65% e condomini: criticità sulla cessione del credito

 

Dal 1° gennaio 2016 il bonus del 65% può essere ceduto all’impresa che realizza i lavori di riqualificazione energetica nei condomìni. Ma le modalità con le quali attuare la misura, prevista dall’articolo 1, comma 74, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (cd. Legge di Stabilità), sono state emanate soltanto ieri dall’Agenzia delle Entrate, e dunque in ritardo rispetto al termine dei sessanta giorni previsto dalla legge. 
Nel documento si specifica che la cessione del credito può essere effettuata dai soggetti che non sono tenuti al versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), che non devono più rinunciare alla detrazione del 65% delle spese sostenute per la riqualificazione delle parti comuni degli edifici, ma possono cederla agli stessi fornitori che hanno eseguito i lavori e farla valere come parte del pagamento dovuto.
Il credito cedibile è pari al 65 per cento delle spese a carico del condòmino, in base alla tabella millesimale di ripartizione, sostenute – per la parte non ceduta sotto forma di credito – dal condomìnio nell’anno 2016 mediante il bonifico bancario o postale. La cessione è altresì consentita anche per le spese pagate nel 2016 riferite a interventi iniziati in anni precedenti.
La volontà dei condomini di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare che approva gli interventi di riqualificazione energetica o da specifica comunicazione inviata al condomìnio, il quale deve provvedere a comunicarla ai fornitori. Questi ultimi, a loro volta, comunicano in forma scritta al condomìnio di accettare la cessione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti o i servizi prestati.
Il credito ceduto – precisa la nota delle Entrate – è fruibile dall’impresa esclusivamente in compensazione in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal 10 aprile 2017. La quota del credito che non è fruita nell’anno è utilizzabile negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso.
ANAEPA-Confartigianato Edilizia esprime contrarietà sulle modalità di attuazione della misura che, seppur ponendosi finalità positive, scarica sulle imprese l’obbligo di sostenere il vantaggio fiscale dei condòmini. Appare evidente che nessuna impresa possa permettersi di incassare i due terzi del corrispettivo relativo al proprio lavoro in 10 anni. Per tale motivo, ANAEPA con Rete Imprese Italia sostiene la richiesta di modifica immediata della normativa per evitare di addossare oneri impropri sulle imprese esecutrici.
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