27 Gennaio 2017

Appalti, decreto pubblicazione bandi penalizza le imprese

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n.20 del 25 gennaio 2017) il decreto del ministero delle Infrastrutture che definisce, in attuazione dell’art. 73, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, “gli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara”, e che avrebbe dovuto essere pubblicato entro il 19 ottobre 2016. Le nuove regole sono in vigore dal 1° gennaio 2017, con valenza dunque retroattiva, superando il regime transitorio previsto dal decreto Milleproroghe: viene confermato l’obbligo per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza di pubblicare gli avvisi e bandi di gara sulla piattaforma online dell’ANAC. La pubblicazione dovrà avvenire entro sei giorni dalla ricezione dei documenti da parte dell’ANAC e riporta la data di pubblicazione dalla quale decorrono i termini di presentazione delle offerte. Gli avvisi e i bandi sono inoltre pubblicati, non oltre due giorni lavorativi successivi alla pubblicazione sulla piattaforma ANAC, sul sito internet della stazione appaltante.

Fino alla data di entrata in funzione della piattaforma ANAC, i bandi devono essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale, ad esclusione di quelli relativi a lavori di importo inferiore a 500 mila euro la cui pubblicazione va effettuata nell’albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori. Con la piattaforma ANAC rimarrà solo l’obbligo di pubblicazione in Gazzetta per gli avvisi di aggiudicazione relativi ai lavori.

Dal 1° gennaio 2017, il decreto “al fine di garantire la massima trasparenza e diffusione dei bandi di gara e di favorire la concorrenza attraverso la più ampia partecipazione delle imprese interessate”, conferma l’obbligo di pubblicazione di un estratto dei bandi sui quotidiani che varia in base all’importo dell’appalto.

Nel dettaglio, per i bandi di appalti pubblici di lavori di importo compreso tra euro 500.000 e 5,2 milioni (soglia Comunitaria), per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti; per gli avvisi relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie UE, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. Anche la pubblicazione degli avvisi di post-informazione relativi all’avvenuta aggiudicazione, segua le medesime modalità a seconda dell’importo dei lavori.

Le spese per la pubblicazione sono successivamente rimborsate dall’aggiudicatario alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In sostanza i costi di pubblicazione sono a carico dell’impresa che ha vinto l’appalto: una questione su cui l’ANAEPA si è più volte espressa in maniera decisamente contraria in quanto il rimborso alla stazione appaltante in capo all’impresa edile costituisce un onere aggiuntivo e ingiustificato per la stessa. L’ANAEPA, tenuto conto che tale disposizione è altresì in contrasto con le indicazioni delle direttive comunitarie, ne chiede l’abrogazione in sede di emanazione dell’ormai prossimo decreto correttivo al nuovo codice dei contratti.

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